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Statuto

All. "A" Rep. n° 201

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STATUTO
dell’associazione "Ski Instructors Association San Marino – brevemente S.I.A.S. "
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TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA


Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata "Ski Instructors Association San Marino – brevemente S.I.A.S.".

Art. 2

L'Associazione ha sede a Serravalle (RSM) in Via Rancaglia n° 22

Art. 3

L'associazione "Ski instructors Association San Marino" s’ispira ai principi generali dell'associazionismo ed è costituita allo scopo di principale di tutelare la dignità e l’affermazione della figura professionale dello Ski Instructor, promuovendo e alimentando le necessarie collaborazioni nazionali ed internazionali, anche con iniziative culturali o ricreative a sostegno della professione e della pratica dello sci nelle sue diverse forme, difendere gli interessi professionali, economici, giuridici e morali dei propri iscritti e della categoria nel suo insieme, per rappresentarli in sede nazionale ed estera, in seno a Federazioni o ad Associazioni sovra nazionali o in qualsiasi altra sede opportuna, curare miglioramento delle condizioni di svolgimento della attività professionale, promuovendo e coordinando iniziative atte alla stipula di accordi, convenzioni, emanazione di leggi e regolamenti in sede nazionale ed estera. L' associazione "Ski Instructors Association San Marino" non persegue fini di lucro, è apolitica e di libera ispirazione. Il conseguimento delle summenzionate finalità, sarà perseguito, instaurando un rapporto dinamico, disponibile al confronto e alla discussione con il Governo, con il Consiglio Grande e Generale, con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni politiche, economiche e sociali, associazioni, fondazioni, circoli e gruppi di studio.

Art. 4

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei Soci .

TITOLO II° PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE


Art. 5

Il Patrimonio è costituito:

- dalle quote sociali;
- da liberalità;
- da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da sponsorizzazioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale ivi compresi eventuali contributi da parte dello Stato e/o di enti pubblici o privati comunque non derivanti dall'esercizio di attività lucrativa.

Art. 6

Ciascun socio, all'atto dell'ammissione e successivamente ogni anno verserà la quota di iscrizione che sarà stabilità annualmente dal Consiglio. Contestualmente all'ammissione a ciascun socio verrà rilasciata una tessera di adesione, con validità annuale. Gli associati potranno fregiarsi del distintivo S.I.A.S. dal momento del riconoscimento da parte dell’Associazione della loro iscrizione. L’iscrizione ed il suo rinnovo si ritengono validi in costanza di pagamento della quota associativa ed in assenza di parere contrario da parte del C.d.A dell’associazione . Il marchio S.I.A.S. potrà altresì essere utilizzato dall’associato, senza alcuna sovrapposizione o variazione grafica, su tutti i mezzi utilizzati per l’esercizio della professione quali: divisa, carta da lettere, insegna, automezzi. L’allegato A al presente statuto riporta le modalità grafiche del marchio a cui gli associati dovranno attenersi. Ogni uso improprio, non specificatamente autorizzato o che comunque sia ritenuto lesivo dell’immagine di S.I.A.S. a suo insindacabile giudizio, dovrà immediatamente essere sospeso.

TITOLO III°
AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
DIRITTI DEI SOCI


Art. 7

Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato fermo restando che la maggioranza dei soci deve risiedere in questa Repubblica. Sono associabili e riconosciuti soci ordinari tutti i professionisti dell’insegnamento delle discipline sportive collegate al mondo dello sci che abbiano regolarmente conseguito il titolo di Ski Instructor di III° grado e/o di Ski Gold a prescindere da nazionalità, sesso, età, fede religiosa o qualsiasi altro motivo discriminante, ivi compreso l’esercizio della professione, fatti salvi gli aggiornamenti professionali stabiliti dalla F.S.S.I. o da regolamenti sovranazionali recepiti da F.S.S.I. stessa per il rilascio del titolo. Sono altresì ammessi all’Associazione come soci ordinari, tutti i professionisti in possesso di un titolo equivalente al titolo di Ski Instructor di III° grado, la cui domanda sia stata favorevolmente accolta dalla Commissione Esaminatrice all’uopo costituita in seno a S.I.A.S. Ogni altra persona non in possesso dei requisiti sopra descritti che desideri associarsi, può essere ammesso in qualità di socio sostenitore. Non costituisce elemento di esclusione l'eventuale appartenenza ad altre associazioni purché non perseguano obiettivi o scopi incompatibili o antitetici con la presente.

Art. 8

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture ivi esistenti, di beneficiare delle agevolazioni che "Ski instructors Association San Marino" avrà concordato con istituti, assicurazioni, enti di qualsiasi natura.

Art. 9

Chi intende divenire socio dell'Associazione deve farne domanda al Consiglio d'Amministrazione. La domanda deve contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza;
2) per i soci ordinari il possesso dei requisiti di cui all’Art. 7);
3) la dichiarazione di aver preso esatta conoscenza dello Statuto dell'Associazione e di approvarlo;
4) l'impegno di osservare il regolamento interno e le deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Sociali.

Il Consiglio d'Amministrazione decide sull'accoglimento della domanda entro un mese dalla presentazione. La decisione deve essere comunicata all'aspirante entro quindici giorni, mediante lettera raccomandata. Il giudizio del Consiglio sarà insindacabile ed inappellabile.

Art. 10

La qualità di socio dell'Associazione è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e comporta la piena accettazione dell'atto costitutivo, dello Statuto sociale e delle regolari deliberazioni dell'Assemblea e degli altri organi sociali, nonché di eventuali regolamenti interni.

Art. 11

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, perdita dei requisiti richiesti per la qualifica di socio ordinario, per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.

Art. 12

Il Consiglio d'Amministrazione può escludere dall'Associazione il socio:

1) che provoca o fomenta gravi dissidi fra i Soci;
2) che non rispetta le disposizioni dello Statuto;
3) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali nelle materie di loro competenza;
4) che non è più in grado di cooperare al raggiungimento degli scopi sociali;
5) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche solo morali, all'Associazione;
6) che si renda inadempiente nel versamento delle quote sociali o nel pagamento di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'Associazione.

La delibera del Consiglio d'Amministrazione che decide l'esclusione è comunicata al socio escluso con lettera raccomandata da spedirsi a cura del Presidente entro quindici giorni dalla delibera.

TITOLO IV°
ORGANI SOCIALI


Art. 13

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio d'Amministrazione; c) il Collegio Sindacale.

CAPO I° ASSEMBLEA


Art. 14

L'Assemblea è formata dai soci ordinari maggiorenni che al momento dalla riunione risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio ha diritto ad un unico voto. I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità della Legge e del presente statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15

L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione mediante avviso di convocazione da pubblicarsi ad valvas almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato anche il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero dei soci richiesto dal presente statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea. La seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima.

Art. 16

Il Consiglio d'Amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci dell'Associazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se il Consiglio d'Amministrazione non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio Sindacale o i soci richiedenti possono richiedere la convocazione al Commissario della Legge dirigente.

Art. 17

L'Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta all'anno successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale entro i termini di legge, ha le seguenti competenze:

- 1) discute, approva o modifica il Bilancio;
- 2) provvede alla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 3) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio d'Amministrazione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio medesimo;
- 4) delibera sulle linee programmatiche e generali dell'Associazione nonché su ogni altro oggetto attinente alla gestione che dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale sia riservato alla sua competenza;
- 5) delibera la proroga dell'Associazione;
- 6) delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione, la conseguente liquidazione, nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori;
- 7) ogni modifica dell'Atto Costitutivo e del presente statuto.

L'Assemblea, quando è stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci ed, in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di soci. L'Assemblea, salve le eventuali formalità di convocazione inderogabilmente prescritte dalla Legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle prescritte formalità di convocazione, quando in essa sono presenti o rappresentati tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e sono intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i componenti del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei soci presenti. Alle assemblee possono partecipare anche i soci sostenitori pur senza diritto di voto e senza influire sulle maggioranze richieste per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di impedimento di questo, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di questo, da un socio eletto fra i presenti. Il Presidente nomina un Segretario e verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

Art. 19

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale che, se non è redatto per ministero di Notaio, deve essere contestualmente redatto dal Segretario sull'apposito libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente e da entrambi sottoscritto. Nel verbale devono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni dei soci.

CAPO II°
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE


Art. 20

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a undici membri, in base a quanto verrà deliberato dall'assemblea al momento della nomina. Il Consiglio d'Amministrazione deve essere nominato in quanto almeno a 2/3 (due terzi) fra i soci e dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può fare pertanto tutto quanto sia reputato necessario od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto medesimo con esclusione di quelle sole che, per Legge o per statuto sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio d'Amministrazione vaglia anche la ammissione di nuovi soci nell'Associazione ai sensi di quanto stabilito all'Art. 9 del presente statuto e provvede alla regolare tenuta del libro dei soci. Il Consiglio d'Amministrazione provvede altresì all'esatta e razionale tenuta dei libri contabili.

Art. 22

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.

Art. 23

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata che deve pervenire ai convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma, in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con due giorni di preavviso mediante telegramma, telex o telefax. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio d'Amministrazione quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo, o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta all’anno. Decade dalla carica l'Amministratore che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

Art. 24

Le sedute del Consiglio di Amministrazione, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; esse sono comunque validamente costituite, anche senza l'adempimento delle prescritte formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Art. 25

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale redatto sull'apposito Libro Sociale, sotto la responsabilità del Presidente ed, eventualmente, di un Segretario nominato volta per volta dal Presidente o permanentemente dal Consiglio, anche fra persone estranee all'Associazione o al Consiglio. I verbali sono sottoscritti dal Presidente ed, eventualmente, anche dal Segretario.

Art. 26

Gli Amministratori non hanno diritto ad alcuna retribuzione, ma esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute a cagione dell'espletamento delle mansioni di gestione dell'Associazione.

CAPO III°
COLLEGIO SINDACALE


Art. 27

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo amministrativo interno dell'Associazione.

Art. 28

Il Collegio sindacale è composto di due Sindaci effettivi i quali rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. I Sindaci non hanno diritto a retribuzione ma esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute a cagione dell'espletamento delle loro mansioni.

Art. 29

I componenti del Collegio Sindacale debbono essere invitati alle Assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO V°
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO


Art. 30

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale dell'esercizio decorso in base ai criteri previsti dalla legge.

Art. 31

Gli eventuali residui attivi non possono essere ripartiti fra i soci, ma debbono essere destinati all'espletamento dell'attività sociale. L'Assemblea ha tuttavia facoltà di destinare parte delle entrate di cui al precedente Art. 5 alla costituzione di un fondo si riserva.

TITOLO VI°
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE


Art. 32

In caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, dell'Associazione, l'Assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Estinte interamente le passività sociali, l'eventuale residuo attivo verrà destinato a fini sociali.

TITOLO VII °
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 33

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura salvo il rispetto del contraddittorio. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 34

L'Associazione ed i Soci si impegnano ad osservare le leggi della Repubblica di San Marino presenti e future, nonché le disposizioni contenute nei trattati intervenuti fra questa ed altri Stati.

Art. 35

Per tutto quant'altro non sia previsto e regolato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia nel territorio della Repubblica di San Marino.

f.to: Eraldo Cellarosi
f.to: Elvino Pasquali
f.to: Renzo Ragini
f.to: Corrado Sulsente
f.to: Loris Bellio


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